IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri»   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche»  e  successive   modificazioni   ed,   in
particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni  dei  dirigenti  di
uffici dirigenziali generali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la  Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  31  agosto
1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino  Alto
Adige» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  febbraio
1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale  per
il Trentino Alto Adige: organi della  regione  e  delle  Province  di
Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  novembre
1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino Alto Adige concernente usi e  costumi  locali  ed
istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed
attivita'  artistiche,  culturali  ed  educative  locali  e,  per  la
Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi» e successive
modificazioni; 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva»,  ed  in  particolare
degli articoli 19 e 20 che prevedono che la  societa'  concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui,  sulla  base
di una convenzione aggiuntiva da stipularsi  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, trasmissioni  radiofoniche  e  televisive  in
lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico  della  radiotelevisione»  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  208,
recante «Attuazione della direttiva  (UE)  2018/1808  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva  2010/13/UE,  relativa  al  coordinamento  di   determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri, concernente il testo unico per la  fornitura  di  servizi  di
media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato», che conferma le competenze in materia di servizi  di  media
audiovisivi  e  radiofonici  attribuite  dalle  vigenti  norme   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, gia' previste dall'art. 11 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 208; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI
e del servizio pubblico radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile  2017,  adottato
ai sensi dell'art.  49,  comma  1-quinquies  del  TUSMAR,  introdotto
dall'art. 9 della legge 26 ottobre  2016,  n.  198,  registrato  alla
Corte dei conti il 18 maggio 2017,  Ufficio  controllo  atti  MISE  e
MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1,  ai
sensi del  quale  e'  concesso  alla  RAI  l'esercizio  del  servizio
pubblico   radiofonico,   televisivo   e   multimediale   sull'intero
territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla  data
del 30 aprile 2017; 
  Visto il  contratto  nazionale  di  servizio,  relativo  agli  anni
2018-2022, stipulato ai sensi dell'art. 45  del  sopra  citato  Testo
unico  tra  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   la   Rai
Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art.  25,  lettera
k), in base al quale «la  Rai  -  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 1, lettera g), della Convenzione  -  e'  tenuta  a
garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni  radiofoniche
e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi, in lingua  tedesca  e
ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per  la
Provincia autonoma di Trento (...)»; 
  Visto l'accordo sottoscritto in  data  30  novembre  2009,  tra  lo
Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino
Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di  attuazione
del federalismo fiscale, che la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  a
decorrere dall'anno 2010, assuma, tra  l'altro,  gli  oneri  riferiti
alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede
RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo); 
  Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n.  191
(finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del  predetto  accordo
disponendo, tra l'altro,  il  concorso  finanziario  della  Provincia
autonoma di Bolzano al riequilibrio  della  finanza  pubblica,  nella
misura di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2010,  mediante
l'assunzione di oneri relativi  all'esercizio  di  funzioni  statali,
anche delegate, definite d'intesa con il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze»; 
  Visti in particolare, il comma 123 del suddetto  art.  2  che,  per
quel che concerne le funzioni delegate  in  materia  di  trasmissioni
radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli «ulteriori  oneri
specificati mediante accordo tra il Governo [.......] e la  Provincia
autonoma di Bolzano» e il comma 125 secondo cui «fino  all'emanazione
delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni
delegate di cui ai  commi  122,  123  e  124,  lo  Stato  continua  a
esercitare le predette funzioni  ferma  restando  l'assunzione  degli
oneri a carico delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  a
decorrere dal 1° gennaio 2010»; 
  Vista la convezione stipulata  in  data  21  gennaio  2022  tra  la
Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano  e  Rai
Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e  televisivi
in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano; 
  Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24  novembre  2006,  n.
286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
comunicazioni (...)»; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
febbraio 2021 con il quale il dott. Daniele Franco e' stato  nominato
Ministro dell'economia e delle finanze e l'On. Giancarlo Giorgetti e'
stato nominato Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  25
febbraio 2021 con il quale il sen. prof. Rocco Giuseppe Moles e stato
nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
19 marzo 2021, con cui al Sottosegretario di  Stato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sen. prof.  Rocco  Giuseppe  Moles,  sono
state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio  dei
ministri in materia di informazione ed editoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14
aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione
stipulata in data 21 gennaio 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia
autonoma di Bolzano e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi
radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina  nella  Provincia
autonoma di Bolzano, per il triennio 2022 - 2024. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza,  all'Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di
regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 28 aprile 2022 
 
                          p. il Presidente 
                     il Sottosegretario di Stato 
             alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
          con delega in materia di informazione ed editoria 
                                Moles 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1902